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Comune di Peccioli Portale istituzionale dell'ente

IMU 2021

IMU 2021

Per l’anno d’imposta 2021 sono state confermate le novità introdotte con la Legge n. 160/2019 e quindi l’IMU è rimasta sostanzialmente invariata rispetto all'anno precedente.

L’art. 1, comma 738 della legge n. 160 del 2019 ha abolito, a decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale (IUC) di cui all’art.1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con contestuale eliminazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui era una componente, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). Al contempo il medesimo comma 738 ha ridisciplinato l’IMU sulla base dei commi da 739 a 783 dello stesso art. 1 della legge n. 160 del 2019. Di conseguenza, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la TASI non è più in vigore, mentre l’IMU continua ad essere dovuta secondo le regole dell'art. 1, commi da 739 a 783 della L. 160/2019, che si pongono in linea di continuità con il precedente regime normativo.

 

NOVITA' 2021

La legge 30 dicembre 2020 n. 178 (legge di Bilancio 2021) per il 2021 ha introdotto alcune novità relativamente alla nuova IMU di seguito riportate.

 

1) Esenzione della prima rata dell'IMU (L. 178/2020)

Il comma 599 dell'art. 1 della L. 178/2020 prevede che non è dovuta la prima rata dell'IMU, di cui all'art. 1, commi da 738 a 783 della L. 160/2019, relativa a:

  • immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze e dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'art. 1, comma 743, della L. 160/2019, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

  • immobili della categoria catastale D utilizzati da imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di fiere o manifestazioni;

  • immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'art. 1, comma 743, della L. 160/2019, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Per comunicare il diritto all'esenzione è necessario presentare la Dichiarazione IMU 2021 (scadenza 31/12/2022) con il modello di dichiarazione di cui al D.M. 30 ottobre 2012, nell'attesa che venga adottato il nuovo Decreto previsto dal comma 769 dell'art. 1 della L. 160/2019, nella quale dovranno essere indicati:

- i riferimenti catastali dell'immobile per il quale si è fruito dell'esenzione;

- barrare la casella esente;

- le annotazioni, il riferimento normativo in base al quale si ha diritto all'esenzione: comma 599 art. 1 L . 178/2020

 

2) Residenti all'estero che possiedono immobili in Italia

Il comma 48 dell'art. 1 della L. 178/2020 introduce una nuova agevolazione.

Dal 2021 per un'unica unità immobiliare ad uso abitativo, non locata né concessa in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti residenti all'estero, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, l'IMU è dovuta al 50%.

Per comunicare il diritto all'agevolazione è necessario presentare la Dichiarazione IMU 2021 (scadenza 31/12/2022) con il modello di dichiarazione di cui al D.M. 30 ottobre 2012, nell'attesa che venga adottato il nuovo decreto previsto dal comma 769 dell'art. 1 della L. 160/2019.

 

3) Esenzione prima rata dell'IMU D.L. 41/2021 (convertito in L. 69 del 21/05/2021)

Non è dovuta, per l'anno 2021, la prima rata dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 1, commi da 738 a 783, della L. 27/12/2019 n. 160, ai sensi dell'art. 6 sexties della L. 69/2021, relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui all'art. 1, commi da 1 a 4, del D.L. 41/2021.

L'esenzione si applica agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.

I soggetti ai quali spetta l'esenzione devono possedere i seguenti requisiti:

  • essere titolari di partita Iva, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività di impresa, arte o professione o producono reddito agrario;

  • non devono aver cessato l'attività alla data del 22/05/2021, data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 41/2021 (Legge n. 69 del 21/05/2021);

  • non devono aver attivato la partita Iva dopo il 22/05/2021, data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 41/2021 (Legge n. 69 del 21/05/2021);

  • non devono essere enti pubblici di cui all'art. 74 e 162 bis del Tuir;

  • essere titolari di reddito agrario di cui all'art. 32 del Tuir;

  • essere soggetti con ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e b) del Tuir o compensi di cui all'art. 54, comma 1 del Tuir non superiori a 10 milioni di euro nell'anno 2019;

  • l'ammontare medio mensile del fatturato e del corrispettivo dell'anno 2020 deve essere inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.

Per comunicare il diritto all'esenzione è necessario presentare la Dichiarazione IMU 2021 (scadenza 31/12/2022) con il modello di dichiarazione di cui al D.M. 30 ottobre 2012, nell'attesa che venga adottato il nuovo decreto previsto dal comma 769 dell'art. 1 della L. 160/2019, nella quale dovranno essere indicati:

- i riferimenti catastali dell'immobile per il quale si è fruito dell'esenzione;

- barrare la casella esente;

- le annotazioni, il riferimento normativo in base al quale si ha diritto all'esenzione: 

art. 6-sexties L. 69 del 21/05/2021

 

BASE IMPONIBILE E VALORE DEGLI IMMOBILI

Fabbricati - il valore è dato dalla rendita catastale, risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno d'imposta, aumentata del 5%, e moltiplicata per un coefficiente diverso a seconda della categoria catastale:

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, con esclusione della categoria catastale A/10 e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;

- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B, e nelle categorie C/3, C/4 e C/5;

- 80 per i fabbricati classificati nella categoria D/5 (istituti di credito, cambio, assicurazione);

- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;

- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (capannoni, alberghi, cinema, ecc.), ad eccezione degli immobili classificati nella categoria D/5;

- 55 per i fabbricati classificati nella categoria C/1 (negozi).

Fabbricati appartenenti al gruppo "D"-interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, sforniti di rendita catastale, per i quali si utilizzano i costi contabili.

Aree fabbricabili - La base imponibile dell’area fabbricabile è determinata considerando il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici generali o attuativi, così come risultante da atto pubblico o perizia giurata e comunque in misura non inferiore ai valori venali di riferimento deliberati dalla Giunta Comunale. I valori deliberati si intendono confermati fino all’approvazione di un nuovo atto deliberativo.

Scheda dei valori deliberati dalla Giunta Comunale

Utilizzazione edificatoria dell’area - Nel caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell’articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 la base imponibile è costituita dal valore dell'area senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato ai sensi dell’art. 1, comma 746, della Legge n. 160/2019.

Terreni agricoli - Nel Comune di Peccioli i terreni agricoli sono esenti IMU a decorrere dall'anno 2016, come previsto dal comma 758 della legge n. 160/2019.

 

PAGAMENTO ACCONTO E SALDO ANNO 2021

Ai sensi dell’art. 1, comma 762, della L. 160/2019 il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso è effettuato in due rate.

L’acconto 2021, pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando aliquote e detrazioni dell’anno precedente, dovrà essere versato entro il 16 giugno 2021. Il saldo a conguaglio sull’imposta dovuta per l’intero anno dovrà essere versato entro il 16 dicembre 2021 sulla base delle aliquote approvate per l’anno 2021.

E’ facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Resta invariata la modalità di pagamento del tributo, che deve essere effettuato mediante modello F24, utilizzando anche, eventuali crediti ammessi in compensazione dall’Agenzia delle Entrate.

Per ulteriori chiarimenti relativamente a fattispecie peculiari (immobili ceduti e acquistati nelle annualità 2019 e 2020, fabbricati merce, fabbricati rurali strumentali, immobili locati o a disposizione e altre) si rinvia a quanto stabilito nella Circolare del Ministero delle Finanze sopra citata e consultabile al seguente collegamento.

 

CALCOLO IMU ONLINE

Il calcolo on-line IMU, in collaborazione con A.N.U.T.E.L (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali), consente la stampa in automatico del modello F24. L'Amministrazione Comunale non si assume nessuna responsabilità per eventuali errori materiali di inserimento dati nel programma di calcolo. L'utente con l'utilizzo dell'applicazione solleva il Comune da ogni responsabilità, implicita ed esplicita, derivante dall'uso dell'applicazione stessa. 

 

COMPILAZIONE F24 SEZIONE IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI

Nel modello F24 si dovranno indicare:

Codice ente/codice Comune: G395

Barrare la casella “Acc” o “Saldo”

Anno di imposta: 2021

Numero immobile: indicare il numero delle unità immobiliari

Codice tributo IMU (sotto riportati per le diverse casistiche, salvo aggiornamenti da parte del Ministero):

3912 - Abitazione principale + pertinenze

3914 - Terreni

3916 - Aree fabbricabili

3918 - Altri fabbricati

3925 - Immobili uso produttivo gruppo D - STATO

3930 - Immobili uso produttivo gruppo D COMUNE

3923 - Interessi per violazioni

3924 - Sanzioni per violazioni

3939 – Beni merce

Si ricorda che si è tenuti al pagamento dell’IMU solo se la cifra da versare è superiore a euro 12,00. Tale importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno in corso e non alle singole rate di acconto e di saldo.

MODALITA’ DI VERSAMENTO DA PARTE DEI RESIDENTI ALL’ESTERO

I cittadini non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il versamento dell’imposta con bonifico sul c/c intestato a “Tesoreria Comune di Peccioli” presso Cassa di Risparmio di Volterra, specificando come causale il Codice fiscale del contribuente - tipo tributo: “IMU” – Comune di ubicazione immobile: Peccioli– Codici Tributo – Annualità di riferimento - indicazione “Acconto” o “Saldo” .

Le coordinate da utilizzare per il versamento sono: codice bic - swift: CRVOIT3V, IBAN: IT 33 Y 0637071104000010004200;

Per la quota spettante allo Stato i contribuenti devono effettuare un bonifico direttamente a favore della Banca d’Italia con il codice BIC BITAITRRENT, utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000.

 

ALIQUOTE IMU 2021

Si comunica che, ai sensi della normativa vigente il pagamento dell’imposta IMU 2021 deve essere effettuato applicando le aliquote approvate con Deliberazione Consiliare n. 15 del 27.07.2020.

 

INFORMAZIONI IMU 2021

Le Abitazioni Principali di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e relative pertinenze sono esenti da IMU (si ricorda che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Non è prevista l’esenzione per i fabbricati adibiti ad abitazione principale classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

L'imposta municipale propria non si applica altresì:

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

c) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008 adibiti ad abitazione principale;

d) alla casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

e) ad un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

f) all’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO GRATUITO A PARENTI

La base imponibile IMU è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari ad uso abitativo, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori. Inoltre, è richiesto che il possesso di tali requisiti venga attestato dal contribuente nella dichiarazione IMU.

CONTRATTI DI LOCAZIONE CANONE CONCORDATO (art. 2 c. 3 del L. 431/98)

L’imposta IMU è ridotta al 75 per cento (riduzione del 25%) per i contratti di locazione a canone concordato disciplinati dalla L. n. 431/1998, come previsto nell'Accordo Territoriale

L’agevolazione suddetta si applica esclusivamente ai contratti muniti di attestazione di rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto alle disposizioni della L. 431/1998 e s.m.i., del D.M. 16 gennaio 2017 rilasciata secondo le modalità previste dall'accordo territoriale definito in sede locale.

Si ricorda che per ottenere sia agevolazioni, sia abbattimenti di base imponibile occorre presentare la dichiarazione IMU entro il 31 dicembre dell'anno successivo e quindi per l'anno 2021 deve essere presentata entro il 31-12-2022.

 

DICHIARAZIONE IMU

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 31 dicembre di ogni anno per comunicare le variazione intervenute nell’anno d’imposta precedente, con le modalità indicate dalla normativa vigente